Onorevoli Colleghi! - Il settore dei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, tra diretto e indotto, crea occupazione per circa 60 mila addetti, senza considerare gli oltre 11 mila pub e locali assimilati e gli oltre 22 mila circoli e associazioni privati.
      Nonostante l'importanza del settore dal punto di visto economico-occupazionale e sociale, spesso si è creata una sorta di relazione causa-effetto tra la frequentazione dei locali di intrattenimento musicale e danzante e le drammatiche «stragi del sabato sera». L'azione del Governo nella scorsa legislatura era incentrata su una rigida regolamentazione dell'offerta, nella speranza che questa mettesse fine alla sequela di giovani morti per incidenti stradali. Ma tale indirizzo, oltre ai profili di costituzionalità (rispetto a una materia rientrante tra quelle di esclusiva competenza regionale previste dall'articolo 117 della Costituzione), non teneva conto dei cambiamenti di costume del Paese e penalizzava economicamente il settore. Il presente approccio al problema tende invece a creare le condizioni affinché, attraverso un'operazione preventiva di informazione e l'introduzione di formule innovative, anche tecnologiche, si pervenga allo stesso risultato senza creare rigidi «paletti» che non raggiungono sempre il risultato sperato e che rischiano invece di affossare le attività economiche del settore.
      Oggi il settore dell'intrattenimento danzante è tra i più regolamentati, anche rispetto a quanto avviene nel resto dell'Unione europea: dalla sicurezza, alla somministrazione degli alcolici, alle condizioni ambientali. Agire su questi e su altri fattori finora non toccati dalla regolamentazione con un approccio diverso potrebbe portarci a conseguire quello che

 

Pag. 2

potremmo definire «divertimento doc» o «divertimento sicuro». Come fare? Dal confronto con gli addetti del settore sono emersi alcuni punti importanti che sicuramente renderanno la fruizione del tempo libero all'interno di queste strutture più piacevole e sicura. L'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche all'articolo 689 del codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Secondo le elaborazioni dell'Istituto superiore di sanità sono sempre più numerosi gli adolescenti che consumano alcol; non solo, l'età in cui si inizia a bere è in Italia la più bassa in Europa: 11-12 anni. Elevando il limite di somministrazione di bevande alcoliche agli anni diciotto e introducendo contemporaneamente il divieto della vendita per asporto delle stesse, si eviterebbe la possibilità per i giovani di arrivare al locale avendo già consumato bevande alcoliche. In Spagna, in Francia, in Germania e in Danimarca la vendita per asporto di bevande alcoliche è vietata ai minori di anni sedici; nel Regno Unito la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sono severamente regolamentate (divieto di fornire alcolici ai minori di anni diciotto, ad eccezione della birra che può essere servita a chi ne ha più di sedici).
      L'articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, punisce, con la reclusione da tre a dieci anni e con la sanzione amministrativa, chi agevola l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in locali pubblici o circoli privati e prevede anche la chiusura del locale da due a cinque anni in presenza di condanna dell'esercente per questo reato, nonché la possibilità di chiuderlo cautelativamente, prima della sentenza di condanna, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria o del prefetto, per un periodo non superiore a un anno. Tale disposizione, giusta nella sua ratio, produce, tuttavia, una sorta di responsabilità oggettiva degli esercenti, che subiscono spesso a loro insaputa un danno personale, economico e morale per fatti che non dipendono dalla loro volontà. Si tratta, quindi, di una misura che necessita di una correzione per evitare che per motivi indipendenti dalla volontà o dalla conoscenza dell'esercente ne possa derivare un danno per il medesimo (articolo 2).
      L'articolo 3 introduce un altro tema «caldo»: quello relativo alla sicurezza all'interno del locale e agli strumenti per garantirla. Oggi i locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante possono utilizzare personale addetto alla vigilanza ma è esclusa la possibilità per tale personale di svolgere primi ed urgenti interventi a tutela dell'incolumità delle persone presenti all'interno e all'esterno del locale. Con l'articolo citato si intende, al contrario, rendere possibile tale facoltà, fermo restando l'obbligo di avvisare le Forze dell'ordine qualora si verifichino situazioni che comportino la violazione di norme penali, subordinando tale facoltà alla sussistenza di personale titolare di un patentino di idoneità, rilasciato dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente dopo la frequentazione di un apposito corso e soggetto a verifiche annuali.
      L'articolo 4 prevede la presenza obbligatoria nei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e dei comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti. I gestori, a tale scopo, possono anche stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana o con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
      L'articolo 5 è teso a favorire la stipulazione di apposite convenzioni tra i comuni e i locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante al fine di favorire la decongestione della circolazione stradale nelle ore e nei giorni a maggiore affluenza attraverso la predisposizione di apposite linee di trasporto pubblico.
      Con la presente proposta di legge, inoltre, si vuole introdurre una pratica da tempo seguita negli altri Paesi europei:
 

Pag. 3

quella del guidatore designato. Con questa formula si intende la pratica, seguita da molti giovani, di scegliere una persona destinata alla guida dell'autoveicolo, la quale dovrà astenersi dall'assumere bevande alcoliche nel corso della serata. Incentivi volti a favorire tale pratica, attraverso sconti sulle consumazioni analcoliche, unitamente a campagne di sensibilizzazione, potranno sicuramente favorire la diminuzione degli incidenti stradali dovuti a guida in stato di ebbrezza (articolo 6).
      I locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante dovranno altresì essere dotati di spazi atti a favorire la decongestione e l'abbassamento del livello di stress fisico e acustico che, secondo recenti ricerche scientifiche, sono spesso alla base di cali di concentrazione e di attenzione nella guida degli autoveicoli (articolo 7).
      L'articolo 8 prevede incentivi per gli interventi di ammodernamento e di acquisto delle sorgenti sonore. L'attuazione puntuale delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge dà diritto al locale pubblico di intrattenimento musicale e danzante di esporre il contrassegno «bollino blu - divertimento sicuro». Spettano alla Società italiana degli autori ed editori la verifica e il controllo della sussistenza delle condizioni atte a qualificare il locale come rientrante nella categoria contrassegnata dal «bollino blu». A titolo di agevolazione, i locali pubblici che si adegueranno alle disposizioni previste per il conseguimento del citato contrassegno saranno esenti dall'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.
      Infine, l'introduzione dell'istituto della polizia di prossimità potrebbe essere utilizzata anche per migliorare la sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali pubblici di intrattenimento musicale e danzante, prevenendo episodi di microcriminalità e comportando una notevole riduzione di eventuali danni a cose o persone (articolo 9).
      L'articolo 10 reca, infine, la copertura finanziaria.
 

Pag. 4